Danneggiato sale su una moto non omologata per due? Non basta per il concorso di colpa.
Di Redazione Wolters Kluwer
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 6 febbraio 2025, n. 2970.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI: | |
Conformi: |
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Difformi: | Non si rinvengono precedenti in termini |
D.P. è salito, quale passeggero, sul motociclo condotto da A.P., veicolo privo di copertura assicurativa e, per come poi emerso, non abilitato al trasporto di due persone.
I due hanno avuto un incidente: la motocicletta è sbandata ed è finita per terra, e D.P. ha riportato un forte trauma cranico, con gravi postumi permanenti.
Il danneggiato ed i suoi familiari, moglie e figli, hanno agito in giudizio sia contro il conducente, che contro la compagnia di assicurazioni.
Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, riconoscendo un risarcimento al danneggiato, ma decurtandolo altresì del 50% in ragione del concorso di colpa di costui, consistito nell’essere salito a bordo di una motocicletta non omologata per due persone, ma solo per una.
Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
Avverso quest’ultima sentenza ricorrono per Cassazione sia D.P. che i suoi familiari.
La ratio della sentenza impugnata, che è poi pressoché identica a quella di primo grado, è che v’è stato un concorso di colpa del danneggiato, il quale è salito su un motociclo non omologato per due: egli avrebbe dovuto saperlo, in quanto il veicolo era vetusto ed aveva una targa a cinque cifre, che manifestava immatricolazione anteriore al 1999.
Così facendo, ossia salendo a bordo di un veicolo non idoneo, il trasportato ha contribuito all’incidente. Questa ratio è contestata con cinque motivi.
La S.C., in accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata.
In una fattispecie assolutamente analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, si è già statuito il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso.
In altri termini, il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno.
Invece, scrivono i giudici di merito: “la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente (che ha pacificamente rappresentato la causa della caduta a terra del conducente e del trasportato) deve sicuramente imputarsi anche alla presenza del trasportato su un mezzo non idoneo che ne ha verosimilmente compromesso la stabilità ostacolandone la tenuta della marcia ed impedendone un efficace controllo”.
Piuttosto, andava resa una adeguata motivazione sulla ritenuta efficienza causale di tale comportamento: il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale.
Riferimenti normativi:
Art. 1227 c.c.
Art. 2043 c.c.
Esito:
Cassa, con rinvio, la Sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 534/2023 depositata il 07/03/2023.